6 ago
Con la legge 122/2010 entrano in vigore le nuove norme che disciplinano la circolazione del contante, degli assegni trasferibili e dei libretti al portatore. La nuova legge, che mira sostanzialmente ad ostacolare e ridurre il riciclaggio di denaro nel nostro Paese, prevede l’impossibilità di trasferire denaro contante, di emettere assegni liberi e di detenere libretti al portatore per importi pari o superiori a 5.000 euro.
Nuove anche le sanzioni previste per i trasgressori: si va dall’1 al 40% dell’importo trasferito o del titolo emesso (con un minimo di 3.000 euro) fino ad una ammenda che arriva a 5 volte le suddette percentuali per trasferimenti o emissioni pari o superiori a 50.000 euro.
La nuova legge, ovviamente, si applica ai trasferimenti tra persone diverse e non ai trasferimenti tra persone ed intermediari abilitati (Banche, Poste) e prevede l’obbligo della segnalazione, da parte degli stessi intermediari alla Unità di Informazione Finanziaria qualora si verifichino operazioni di riciclaggio frazionato: in pratica anche i trasferimenti di denaro contante o di singoli assegni per un importo inferiore a 5.000 euro se fatti con una certa sistematicità e frequenza saranno oggetto di segnalazione all’autorità competente.
Per quanto riguarda i libretti al portatore, la norma prevede la loro obbligatoria estinzione, entro il 30/06/2011, se presentano un saldo superiore a 5.000 euro.
Gli assegni di importo superiore a 5.000 euro dovranno recare la clausola di non trasferibilità e quelli emessi all’ordine del traente potranno essere girati solo per l’incasso presso la propria Banca.
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