mutuiC’è una novità in arrivo per coloro che aspettano il rimborso del proprio mutuo a tasso variabile… Una circolare del ministero dell’economia (del 17 febbraio 2009) ha chiarito alcuni dubbi sulla famosa applicazione del tetto al 4% stabilito dalle misure anticrisi.

Le agevolazioni si estendono anche ai pagamenti a rata costante ed ai mutuatari in ritardo sui pagamenti. Per la definitiva applicazione di questo provvedimento però si aspettano ulteriori chiarimenti da parte dell’agenzia dell’entrate, nel frattempo analizziamo i chiarimenti presenti nella circolare.

- Possono usufruire del rimborso del mutuo tutti coloro che hanno sottoscritto il mutuo entro il 31 ottobre 2008.

- Anche i prestiti a rata costante (con tasso e durata variabile) avranno diritto all’agevolazione.

-  Anche i mutui ri-negoziati e quelli che hanno usufruito della portabilità avranno diritto all’agevolazione. In questo caso il tasso da considerare non è ovviamente quello iniziale, ma quello attuale di surroga o ri-negoziazione.

- Coloro che sono in ritardo con i pagamenti del mutuo, possono anche loro usufruire dell’agevolazione prevista dal governo, a meno che non sia avvenuta nel frattempo la risoluzione del contratto del mutuo

A questo punto l’agenzia delle entrate deve fornire l’elenco di coloro che possiedono un mutuo per la prima casa , in modo che le banche possano procedere all’erogazione del bonus. Il rimborso quindi verrà eseguito automaticamente dalla banca, senza necessità di richiesta da parte nostra.

Nel frattempo i tassi di interesse continuano a scendere: attualmente l’euribor a 3 mesi è sotto la soglia del 2%… ai livelli più bassi dall’introduzione dell’euro.